Commento del RR 2/2015 (Umbria) - art. 4
RR 2/2015 — Commento all’Art. 4
Art. 4
Opere di urbanizzazione secondaria
1.Le opere di urbanizzazione secondaria riguardano: asili nido e scuole d’infanzia, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi di livello urbano, centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie, costruzioni cimiteriali, nonché quelle previste dalla legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo). Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti speciali pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. Tra le opere di urbanizzazione secondaria sono comunque incluse, ove non sopra precisato, le aree per dotazioni territoriali e funzionali destinate ad attrezzature di interesse sovracomunale.
2.La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione secondaria è definita dal PRG, parte operativa, dal piano attuativo o dal progetto delle opere.
Commento
L’art. 4 definisce le opere di urbanizzazione secondaria. Il comma 2 prevede che la superficie e la qualificazione delle opere sia definita dal PRGO — questa volta espressamente indicato — o anche, addirittura, dal progetto delle opere.
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